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Il reclamo e la mediazione civile |
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Martedì 08 Maggio 2012 10:00 |
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L'art. 39, comma 9, d.l. n. 98/2011 ha inserito nel d.lgs. n. 546/1992 l’art. 17 bis relativo al reclamo e alla mediazione. L’articolo prevede, per le controversie di valore non superiore ad Euro 20.000, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso. In particolare, si tratta di un nuovo strumento deflativo del contenzioso tributario con il quale il contribuente è tenuto a presentare un'istanza con la quale chiede l'annullamento (totale o parziale) dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nell'eventuale fase giurisdizionale.
La presentazione preventiva dell'istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo in esame è inammissibile.
Inoltre, nell'istanza il contribuente può anche formulare una vera e propria proposta di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.
Il nuovo istituto deflativo ha principalmente lo scopo di evitare il "rinvio" ai giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in via preventiva in sede amministrativa e, quindi, la nuova procedura di mediazione tributaria deve ritenersi indirizzata alla duplice finalità di assicurare, da una parte, la diminuzione del contenzioso e, dall'altra, a tutelare nel modo migliore il contribuente come valida alternativa al ricorso, instaurando un corretto dialogo con l'Amministrazione finanziaria.
La mediazione non si sostituisce ma si aggiunge agli altri istituti deflattivi vigenti (come l’acquiescenza e l’accertamento con adesione) a differenza dei quali presenta carattere generale (in quanto riguarda tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate) e obbligatorio (in quanto, come già detto, il contribuente deve presentare preventivamente l’istanza di reclamo, pena l’inammissibilità del ricorso, mentre l’ufficio è tenuto ad esprimersi al riguardo).
Inoltre si precisa che per le controversie di valore non superiore ad Euro 20.000, il nuovo istituto è "alternativo" alla conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 d.lgs. n. 546/1992. In base al co. 1, dell'art. 17-bis del medesimo decreto, infatti, nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza ovvero di mancata conclusione della mediazione, "è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48". Pertanto, la mediazione, sebbene riferita alla fase amministrativa, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.
AMBITO di APPLICAZIONE
Nell’ambito applicativo del reclamo e della mediazione rientrano tutte le controversie relative agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 di valore non superiore a Euro 20.000,00. Per la determinazione del valore della controversia si considera l’importo del tributo richiesto nell’atto al netto delle sanzioni e degli interessi, salvo che l’Agenzia non richieda solo le sanzioni, nel qual caso il valore della lite è rappresentato esclusivamente dalla loro somma. Sono invece esclusi dalla mediazione tributaria gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nonché i relativi interessi e sanzioni. Tale preclusione è assoluta e prescinde dalla tipologia dell'atto impugnato.
PROCEDIMENTO
L’istanza di reclamo va presentata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale. L’istanza può contenere anche una proposta di mediazione.
TRATTAZIONE dell'ISTANZA
L’ufficio competente, ricevuta l’istanza in questione e valutata l’ammissibilità della stessa, dovrà considerare la fondatezza delle ragioni in fatto e in diritto esposte dal contribuente e valutare se sussistono i presupposti per un annullamento totale o parziale dell’atto. Laddove non sussistano i presupposti per un annullamento, l'Ufficio valuta la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente. In assenza di proposta formulata dal contribuente, l'Ufficio valuta comunque la possibilità di pervenire ad un accordo di mediazione; a tal fine, invita il contribuente al contraddittorio e formula, se ne ravvisa i presupposti, una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria. In tutti gli altri casi, la Direzione provvede al diniego dell'istanza.
ACCORDO di MEDIAZIONE
La conclusione della mediazione tributaria avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, tra l'Ufficio e il contribuente, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%.
L'accordo si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il Mod. F24.
DINIEGO
In assenza dei presupposti per l'annullamento dell'atto o per la mediazione, l'Ufficio emette un provvedimento di diniego nei confronti del contribuente. Si tratta di atto non impugnabile nel quale sono esposte le ragioni di fatto e di diritto a difesa della pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione. In questo caso, considerato che l’istanza produce gli effetti del ricorso, il contribuente deve solo costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale depositando la copia dell’atto. |
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La “Manovra Monti”: novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore |
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Lunedì 12 Dicembre 2011 10:00 |
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Il d.l. 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, riduce da un importo pari o superiore a € 2.500,00 ad un importo pari o superiore a € 1.000,00 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni trasferibili ed al saldo dei libretti al portatore.
Novità in materia di contanti
Il d.l. n. 201/2011 ha disposto che:
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è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000,00;
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il trasferimento è vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
La violazione dei suddetti limiti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, fatta salva l’efficacia degli atti. La sanzione non può comunque essere inferiore nel minimo a € 3.000,00. Nel caso inoltre di violazioni superiori a € 50.000,00, la sanzione minima è aumentata di cinque volte. In questo ultimo caso pertanto la sanzione sarà dal 5% al 40% dell’importo trasferito con un minimo di € 3.000,00.
Novità in materia di assegni bancari, postali e circolari
Glia assegni per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera (senza clausola di non trasferibilità) per importi inferiori a € 1.000,00, pagando per ciascun modulo a titolo di imposta sul bollo, la somma di € 1,50.
Anche per la violazione delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito con un minimo di € 3.000,00 e con un aumento del minimo di cinque volte (5%) in caso di violazioni superiori a € 50.000,00.
Si ricorda inoltre che gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”) qualunque sia l’importo non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Novità in materia di libretti al portatore
Novità analoghe riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il saldo di tali libretti non può essere pari o superiore a € 1.000,00. La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di € 3.000,00. Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a € 50.000,00, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (dal 30% al 60% del saldo).
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000,00 devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore a € 1.000,00 entro il 31.12.2011. In caso di violazione di tale previsione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di € 3.000,00 nel caso in cui esso sia compreso tra € 1.000,00 e € 50.000,00, dal 155 al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a € 50.000,00.
Ulteriori misure di contrasto all’uso del contante
Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene disposto che:
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le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti siano disposte mediante l’uso di strumenti telematici;
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i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario;
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lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a € 500,00, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.
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Accertamento con adesione |
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Venerdì 18 Novembre 2011 16:00 |
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L’accertamento con adesione è un istituto che consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:
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d’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, tramite un invito a comparire al contribuente, per tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario. In questo caso, se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.
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su istanza del contribuente, dopo l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall’invito dell’ufficio. La domanda di adesione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini per la presentazione di un eventuale ricorso o per il pagamento restano sospesi di 90 giorni.
Se viene raggiunto l’accordo con l’Amministrazione finanziaria, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite i modelli F24 o F23 a seconda del tipo di imposta in contestazione.
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
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in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto di adesione;
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in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate se le somme dovute superano euro 51.645,69), la prima delle quali da versare entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto di adesione.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate la quietanza dell’avvenuto pagamento. |
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Novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso |
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Mercoledì 02 Novembre 2011 08:06 |
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Negli ultimi mesi sono state approvate alcune novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso. Di seguito Vi riassumiamo brevemente le principali, facendo presente che il decreto sviluppo in fase di approvazione potrebbe apportare rilevanti modifiche all’attuale disciplina.
Il d.l. n. 98/2011 ha previsto la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a euro 20.000,00 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti alla data dell’1.05.2011.
La definizione avviene pagando entro il 30.11.2011:
- un importo fisso di euro 150,00 per liti di valore non superiore a euro 2.000,00;
- un importo pari al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nella pronuncia resa;
- un importo pari al 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente;
- un importo pari al 30% del valore della lite se il giudice non si è ancora pronunciato.
Successivamente al pagamento, ed entro il 31.03.2012, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione della lite.
I processi definibili sono sospesi fino al 30.06.2012.
REATI TRIBUTARI
Il d.l. n. 138/2011 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari. Di seguito le principali:
- abrogazione delle ipotesi attenuate (che prevedevano una riduzione della reclusione nel caso in cui le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti fossero inferiori a 154.937,07 euro) connesse alle fattispecie di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ne consegue che andranno incontro alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni anche coloro che emetteranno documenti in tutto o in parte inesistenti per importi bassissimi;
- irrigidimento delle soglie di punibilità delle c.d. “fattispecie dichiarative”. I reati interessati dalla modifica sono i seguenti:
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: si configura quando congiuntamente l’imposta evasa è superiore a 30.000,00 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi è superiore a un milione di euro;
Dichiarazione infedele: si configura quando congiuntamente l’imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi è superiore a due milione di euro;
Dichiarazione omessa: si configura quando l’imposta evasa è superiore a 30.000,00 euro;
- aumento di un terzo per talune fattispecie (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false e occultamento e distruzione di scritture contabili) degli ordinari termini di prescrizione;
- esclusione dell’applicabilità della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per uno dei reati tributari se l’imposta evasa supera i tre milioni di euro ed è superiore al trenta per cento del volume d’affari.
Tutte le suddette novità riguarderanno esclusivamente i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della manovra.
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Gli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 relativi a imposte dirette, addizionali, Iva e Irap, per gli anni 2007 e seguenti costituiranno anche titolo per la riscossione del tributo e l’esecuzione forzata. Ciò significa che non verrà più notificata una successiva cartella di pagamento per intimare il pagamento di quanto contestato con l’avviso di accertamento ma il contribuente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro il termine per la presentazione del ricorso. Nell’ipotesi in cui venga presentato ricorso avanti la Commissione tributaria competente, l’avviso di accertamento varrà come titolo per la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, salva la possibilità di chiedere e ottenere la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
STUDI DI SETTORE
Il d.l. n. 98/2011 prevede un inasprimento delle sanzioni per omissioni o infedeltà connesse alla presentazione degli studi di settore. Più precisamente, l’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione di euro 2.065,00. Tale omissione comporta anche un inasprimento della sanzione per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%. L’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ovvero l’indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente a un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le suddette disposizioni si applicano solo se il maggior reddito o la maggior imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell’importo dichiarato.
ISTITUTI DEFLATIVI: ABOLIZIONE DELLA GARANZIA PER I VERSAMENTI RATEALI
Il d.l. n. 98/2011 ha eliminato l’obbligo di prestazione di garanzie in ipotesi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale.
Tuttavia, in caso di omesso versamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si perde il beneficio della rateazione e verrà recuperato l’importo dovuto a titolo di tributo con applicazione della sanzione doppia (60%).
SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER OMESSO RILASCIO DELLA FATTURA/PARCELLA
Il d.l. n. 138/2011 ha introdotto la sanzione della sospensione dai rispettivi Albi o Ordini di appartenenza per quei professionisti per i quali siano constatate nell’arco di un quinquennio quattro distinte violazioni - commesse in giorni diversi - dell’obbligo di emissione della parcella o della fattura relativamente alle prestazioni rese.
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Fermo amministrativo di beni mobili registrati |
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Lunedì 03 Ottobre 2011 09:39 |
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Riscossione e fermo amministrativo di beni mobili registrati
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è una misura cautelare che può adottare l’Agente della Riscossione al fine di garantire il credito che è chiamato a riscuotere.
L’Agente della Riscossione può attivare la procedura decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo (a far data dall’1.10.2011) senza che il contribuente abbia provveduto al versamento delle somme richieste.
E’ previsto che l’iscrizione sia preceduta dalla notifica del preavviso di fermo. Nel caso in cui l’importo del debito sia inferiore a € 2.000,00 Equitalia è tenuta a inviare due solleciti di pagamento prima di poter procedere al fermo, il secondo dei quali (che costituisce altresì “preavviso di fermo”) decorsi almeno sei mesi dal primo. Decorsi 20 giorni dalla notifica del preavviso, l’Agente della Riscossione iscrive il provvedimento nel Pubblico Registro.
Beni mobili soggetti a fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è applicabile a qualsiasi bene mobile iscritto in un Pubblico Registro italiano. Vi sono soggetti pertanto veicoli iscritti al PRA (autovetture, autocarri, motoveicoli etc…), imbarcazioni (registrate presso le Capitanerie di porto) e aeromobili.
Effetti del fermo
L’iscrizione del fermo nei pubblici registri ha come effetto:
- il divieto di circolazione del veicolo. L’inosservanza di tale divieto comporta:
- l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 731,00 a € 2.928,00;
- la confisca definitiva del veicolo.
Si tenga inoltre presente che in caso di sinistro la Compagnia assicurativa non copre i danni in quanto il mezzo sottoposto a fermo non era autorizzato a circolare.
- l’inopponibilità degli atti di cessione del veicolo successivi alla data di iscrizione del fermo nei confronti di Equitalia.
Cessazione degli effetti del fermo
Il fermo amministrativo cessa di avere efficacia (con trascrizione dell’annullamento nei pubblici registri) nei seguenti casi:
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pagamento: nel caso di pagamento integrale delle somme dovute, Equitalia ne dà comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente che emette l’atto di revoca del fermo inviandolo all’interessato, il quale deve recarsi al PRA per ottenere la cancellazione. Si ricorda che non è più prevista alcuna spesa a carico del contribuente per ottenere la cancellazione del fermo.
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Annullamento dell’atto: il fermo non ha più efficacia se l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento) è stato annullato dal giudice tributario (commissione tributaria provinciale o regionale) o dall’Agenzia delle Entrate in via di autotutela.
E’ inoltre preclusa l’adozione del fermo nel caso in cui il ruolo o l’accertamento siano stati sospesi in via giudiziale (dalla commissione tributaria) o in via amministrativa (dall’Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo. L’accoglimento dell’istanza di rateazione, infatti, comporta la sospensione delle procedure esecutive e la conseguente revoca del fermo in precedenza adottato. Ovviamente in quest’ultimo caso, il fermo potrà essere nuovamente applicato in caso di decadimento dalla rateazione concessa per mancato pagamento di più di una rata. |
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